Descrizione
Le unioni civili sono state introdotte nel nostro ordinamento con la Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Un’unione civile può essere costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, che non si trovino nelle seguenti cause impeditive:
- sussistenza di precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;
- interdizione;
- sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, nei limiti previsti dal Codice Civile art. 87, comma 1;
- condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile.