Descrizione
Con il termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'ufficiale dello stato civile accerta le generalità, l’intenzione dei nubendi e l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, per poi darne notizia alla cittadinanza mediante affissione “dell’atto di pubblicazione” alla porta della casa comunale, oggi Albo Pretorio on-line del Comune.
La richiesta di pubblicazioni deve essere presentata personalmente da entrambi i nubendi, nel comune di residenza di uno dei nubendi, all'ufficio di stato civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale (in caso di impedimento di uno di essi serve delega alla pubblicazione). I futuri sposi, che non conoscono la lingua italiana devono provvedere ad individuare un interprete, la cui presenza sarà obbligatoria sia al momento della richiesta di pubblicazione, sia in occasione della celebrazione.
La documentazione necessaria a comprovare l’esattezza delle dichiarazioni rese dai nubendi è acquisita d’ufficio presso i comuni di nascita e di residenza. L'ufficiale dello stato civile che accerta impedimenti al matrimonio previsti dal Codice Civile, rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (art. 38 c.c.). Contro il rifiuto è ammesso ricorso dinanzi tribunale civile.