Descrizione
I coniugi hanno la possibilità di dichiarare l'accordo di separazione personale, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio direttamente all'ufficiale dello stato civile.
L'appuntamento verrà fissato di norma entro 30 giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disponibilità dell'agenda, per permettere all'ufficio di effettuare l'istruttoria preliminare all'atto. In occasione di questo primo appuntamento i coniugi firmeranno l'atto contenente l'accordo.
Fatto ciò l'ufficiale di stato civile concorda un ulteriore appuntamento con le parti - obbligatoriamente dopo 30 giorni - per la conferma dell'accordo.
Almeno uno dei 2 coniugi deve essere residente nel comune di Marsciano; Marsciano deve essere il comune dove il matrimonio fu celebrato oppure trascritto (in caso di celebrazione all'estero); non vi deve essere la presenza di figli minori della coppia, non vi deve essere la presenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex L. 104/92), economicamente non autosufficienti della coppia. In presenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti, la coppia può avvalersi della Convenzione negoziata assistita (vedi scheda correlata) da almeno un avvocato per parte.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale ma è possibile la previsione dell'assegno di mantenimento da parte di un coniuge nei confronti dell'altro da corrispondersi con versamento periodico (e non in un unico versamento) in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi 6 mesi dalla separazione legale, se la separazione fu consensuale, oppure 1 anno, se la separazione fu giudiziale.
Costi per l'utenza
Diritto fisso da € 16,00.
La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte è un accordo concluso tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
- separazione personale;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- scioglimento del matrimonio;
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato incaricato dovrà redigere una atto contenente l'accordo che sancisce e regolamenta la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni precedentemente pattuite.
La convenzione di negoziazione assistita deve inoltre precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
Gli avvocati dovranno inoltre certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Tale convenzione, sottoscritta dai coniugi e dagli avvocati intervenuti deve essere trasmessa in copia autenticata, a cura degli avvocati stessi entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione a seconda che siano presenti o meno figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap gravi o incapaci ovvero non autosufficienti.
Entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta/autorizzazione, almeno uno degli avvocati dovrà trasmetterne copia autenticata al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso o celebrato all'estero) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
Per informazioni rivolgersi all'ufficio anagrafe
Telefono: 0758747270
Indirizzo email: anagrafe@comune.marsciano.pg.it
Responsabile dell’area: Dott.ssa Lucia Padiglioni
Personale da contattare: Maria Pia Batassa
L’accesso all’ufficio è consentivo solo previo appuntamento.